Una ditta viene esclusa da una procedura di gara per la riscontrata violazione dell’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, avendo la Stazione Appaltante constatato che questa, pur essendosi avvalsa della facoltà di cui all’art. 6 del D.L. n. 193/2016 (successivamente alla termine di presentazione delle offerte), ha espressamente dichiarato che non vi erano giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi in questione, attestando con ciò che l’irregolarità contestata dalla ricorrente era da considerarsi definitivamente accertata.”.
Il Tar Lazio, Roma, Sez. II, 12 giugno 2017, n. 6893, respinge il ricorso, in considerazione del fatto che “ai sensi dell’art. 80, comma 4, d.lgs n. 50/2016: <<Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. […] Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.>>.
Il rappresentante legale della Società, nel compilare il Documento di Gara unico Europeo, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, l’insussistenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.
La normativa applicabile alla fattispecie è chiara nel richiedere, tra l’altro, la regolarità fiscale e contributiva dei concorrenti al momento della presentazione dell’offerta, residuando la possibilità di sanare eventuali difformità esclusivamente fino alla medesima data.
Come è noto, la regolarità contributiva e fiscale, richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, deve essere presente al momento della presentazione dell’offerta e deve permanere per tutto l’arco di svolgimento della gara stessa, sicché l’Amministrazione, a fronte di DURC negativi, legittimamente esclude dalla gara stessa l’impresa che si trova in questa situazione e che ha anche reso dichiarazioni inesatte (Consiglio di Stato, sez. IV, 15/09/2010, n. 6907)”.
A nulla vale quindi la regolarizzazione postuma della situazione fiscale mediante la cd. “rottamazione ruoli” di cui all’art. 6 del d.l. n. 193/2016 (conv. l. n. 225/2016) relativamente alla cartella di pagamento insoluta, poiché avvenuta successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.