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Trasporto scolastico: la restrizione della concorrenza targata ANAC

Delibera Anac N. 1028 del 11 ottobre 2017

Una ditta lamenta l’illegittimità dell’ammissione di un’altra, poiché quest’ultima non era in possesso del requisito (espressamente previsto dalla lex specialis) dell’iscrizione al registro Regione Lombardia N.C.C. previsto dal Regolamento regionale n. 6/2014 così come integrato con la D.G.R. n. X/6282 del  6.3.2017.

L’Anac, nel Parere di Precontenzioso N. 1028 del 11 ottobre 2017 – rif.  PREC 270/17/S, richiama il principio consolidato in materia di contrattualistica pubblica che impone ai concorrenti il possesso dei requisiti di partecipazione al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e, in  particolare, riconosce i requisiti come presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla gara, e, di conseguenza, sancisce che la carenza dei requisiti speciali di partecipazione indicati nel bando di gara si traduce necessariamente nell’esclusione dalla gara.

La ditta per la quale l’Anac propone l’esclusione aveva partecipato alla procedura di gara in raggruppamento temporaneo di imprese. L’Authority prosegue nel parere sostenendo che, “in disparte ogni considerazione circa la possibilità di consentire sulla scorta delle previsioni normative contenute nel Regolamento Regionale sopra citato (il quale prevede che le ditte che svolgono servizio in Lombardia sono tenute a presentare la SCIA ed ad iscriversi nel Registro Regionale  entro il 31 dicembre 2017, n.d.r.), l’ammissione alla gara del raggruppamento concorrente mediante dichiarazione di impegno alla  relativa iscrizione presso il Registro Regionale Lombardia N.C.C., ne consegue che, qualora ciò lo si valutasse anche in termini positivi, il raggruppamento temporaneo non si troverebbe comunque esente da censura in quanto solamente la capogruppo risulterebbe in possesso del relativo requisito e non anche il restante operatore economico facente parte del raggruppamento.
Infatti, da come riportato nell’atto introduttivo il presente procedimento, la sola capogruppo risulta esercitare l’attività di trasporto scolastico nel territorio della Regione Lombardia.
Pertanto, posto che spetta alla stazione appaltante verificare in concreto il possesso dei requisiti richiesti nella lex specialis nei confronti di tutte le imprese concorrenti, ivi incluse anche quelle che partecipano alla procedura in forma raggruppata, appare comunque esclusa la ATI in questione per mancato possesso dei requisiti in capo a tutte le imprese facenti parte il raggruppamento stesso“.

Cosa????

Ma è un parere firmato dal paladino della concorrenzialità Raffaele Cantone questo?

Andiamo per ordine:

Punto a)

In forza della competenza per materia ai sensi dell’articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione, Regione Lombardia, con propria Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti”, ha stabilito che è compito della regione stessa disciplinare, anche mediante regolamenti, le attività relative ai servizi di noleggio di autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), ivi compresi quelli rivolti ad una particolare categoria di persone, senza vincolo di percorso autorizzato e di programma di esercizio esposto al pubblico, ove il servizio sia richiesto e remunerato da un terzo committente.

Punto b)

Il Regolamento Regionale 22 dicembre 2014, n. 6, adottato ai sensi della disciplina richiamata al precedente punto e come modificato recentemente dalla D.G.R. n. X/6282 del  6.3.2017, disciplina al comma 10-bis il servizio di trasporto scolastico, ed istituisce all’art. 5 il Registro Regionale.

Il citato Regolamento disciplina altresì all’art. 3 i requisiti per l’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente.

Ora, è d’immediata evidenza che l’unico requisito a carattere amministrativo/autorizzatorio è quello relativo al possesso di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come risultante dall’iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada, di cui al Regolamento CE n. 1071/2009 e al decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e successivi atti attuativi.

Non è invece previsto come requisito, per ovvie ragioni (ignorate dall’Anac), l’iscrizione al registro regionale, ed è al contrario chiaramente stabilito al secondo comma dell’art. 3 che “Le imprese in possesso dell’autorizzazione rilasciata in un’altra Regione o da altro Stato membro della Unione Europea, che esercitano il servizio in Lombardia attraverso una stabile organizzazione ai sensi dell’art. 162 del T.U.I.R. oppure che pur prive di una stabile organizzazione operano in Lombardia in via continuativa devono possedere i requisiti indicati nel presente articolo. Si considera operante in via continuativa l’impresa che svolge l’attività in Lombardia sulla base di un contratto che prevede una durata superiore a 30 giorni o la ripetizione del servizio per più di dieci volte. A tal fine, prima dell’avvio dell’attività in Lombardia, le imprese devono presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività alla Provincia nel cui territorio è ubicata la stabile organizzazione o è svolta l’attività in via continuativa“. Ed ai sensi dell’art. 4 ciò comporta l’iscrizione automatica nel Registro regionale.

Punto c)

È evidente allora che per poter essere iscritti al registro regionale è necessario che l’impresa operi in via continuativa in Lombardia. Ed è logico corollario che l’iscrizione al registro regionale rappresenti condizione d’esecuzione (la cui omissione è peraltro autonomamente sanzionabile secondo la normativa regionale) e giammai requisito di partecipazione.

Diversamente opinando, si limiterebbe la partecipazione a quelle imprese già operanti in un determinato territorio, in palese violazione dei principi cardine di matrice comunitaria di non discriminazione e di parità di trattamento.

Conclusione

Ignorando la questione relativa all’onere di immediata impugnazione del bando che pone condizioni immediatamente lesive, caro dott. Cantone, direbbe il legale rappresentante dell’impresa esclusa: prima mi aggiudico l’appalto, poi effettuo l’iscrizione al Registro Regionale!

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it