Significativo il Parere di Precontenzioso ANAC n. 747 del 30/09/2020 in commento sia perché riferito alla dimostrazione dei requisiti di qualificazione per lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 ( anche con valutazione di Certificati di esecuzione per committenti privati ) sia perché, nell’esame delle censure avanzate dalla istante, ricorda alcuni principi da applicare alle indagini di mercato.
Principi che, soprattutto alla luce delle previsioni del “Decreto Semplificazioni” sulla pubblicazione di avvisi finalizzati ad individuare gli operatori da invitare alle procedure negoziate nel “sotto-soglia”, sembra opportuno ricordare.
Per cui, ricorda Parere di Precontenzioso ANAC n. 747 del 30/09/2020 :
Ove l’amministrazione aggiudicatrice ricorra a una procedura negoziata, preceduta come nel caso in esame, dalla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato con richiesta agli operatori economici interessati di presentare una manifestazione di interesse ai fini di un eventuale invito successivo alla procedura, la giurisprudenza ha rilevato che «la c.d. fase di prequalifica, costituisce una fase preliminare, prodromica alla gara vera e propria, mediante la quale la stazione appaltante si limita a verificare la disponibilità del mercato e, quindi, ad individuare la platea dei potenziali concorrenti da invitare alla procedura di affidamento in senso proprio mentre solo in fase di presentazione delle offerte è necessario provare in concreto la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo ai soggetti invitati» (Cons. Stato, sez. IV, 3 luglio 2014, n. 3344);
ed inoltre,
in ragione della natura esplorativa dell’avviso di indagine di mercato, è stato precisato che la dimostrazione sulla qualificazione del concorrente debba avvenire dopo la presentazione delle offerte (Cons. Stato, sez. IV, 21 settembre 2015, n. 4409) e che l’operatore economico, in assenza di diversa prescrizione nella lex specialis, non è tenuto a possedere i requisiti al tempo della presentazione della manifestazione di interesse (Delibera ANAC n. 413 del 08/05/2019; Delibera ANAC N. 1150 del 12 dicembre 2018, n. 1150).
Insomma, sostiene ANAC, l’operatore economico non è tenuto a possedere i requisiti al tempo della presentazione della manifestazione di interesse, anche se resta salva la possibilità da parte della stazione appaltante di prevedere una diversa disciplina .