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Clausola sociale e valutazione tecnica personale impiegato nell’appalto

Delibera Anac N. 444 del 15 maggio 2018 – depositata in data 19/05/2018

Clausola sociale e valutazione tecnica personale impiegato nell’appalto: quando in un appalto è applicabile la clausola sociale, i criteri di aggiudicazione connessi al personale che sarà impiegato nell’appalto rappresentano un elemento di elevata criticità, proprio in virtù dell’obbligo di riassorbimento del gestore uscente.

Con la Delibera Anac N. 444 del 15 maggio 2018 – depositata in data 19/05/2018 l’Authority ha statuito nel caso analizzato l’illegittimità del ricorso a taluni parametri di valutazione connessi appunto al personale.

L’istante ha altresì lamentato l’illegittimità dei criteri di attribuzione  dei punteggi incentrati sull’utilizzo dei lavoratori svantaggiati. In  particolare, OMISSIS S.p.A. ha contestato la legittimità dei criteri  (a4i) e a4ii)) che valorizzano le ore di formazione in materia di sicurezza e  in materia ambientale per il personale svantaggiato da adibire al servizio, sia  perché attengono all’attività pregressa dell’impresa e non alle caratteristiche  dell’offerta sia perché, in presenza della clausola sociale che impone  all’aggiudicatario di assicurare la continuità occupazionale del personale  attualmente impiegato nell’appalto, si traducono in un punteggio attribuibile  alle sole cooperative sociali che attualmente gestiscono l’appalto. Del pari  censurabili, secondo l’istante, sarebbero i criteri a1) (numero complessivo di  lavoratori svantaggiati da inserire nel servizio) e a3) (numero ore lavorative  per personale svantaggiato inserito), in quanto costituirebbero di fatto una  duplicazione del medesimo profilo, finendo per gonfiare il punteggio  attribuibile ai medesimi soggetti (cooperative sociali di tipo B).

Per quanto  concerne la legittimità dei criteri di valutazione dell’offerta incentrati sull’utilizzo dei  lavoratori svantaggiati, su un piano generale, si osserva che, sulla scorta del  Considerando 99 della direttiva 2014/24/UE, secondo cui possono essere oggetto  dei criteri di aggiudicazione  anche  misure tese alla promozione sociale di persone svantaggiate o di membri di  gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell’esecuzione dell’appalto, e  dell’art. 67, comma 2, della stessa direttiva, l’art. 95, comma 6, lett. a),  d.lgs. n. 50/2016 annovera  tra gli  aspetti qualitativi oggetto di possibile valutazione ai fini  dell’aggiudicazione anche le “caratteristiche sociali”.
Nel caso in esame, 25 dei 70 punti attribuibili all’offerta tecnica sono  riservati all’inserimento lavorativo di personale socialmente svantaggiato. Di  questi 25 punti, 5 sono attribuiti in ragione del numero delle ore di  formazione (in materia di sicurezza aziendale e ambientale) del personale  svantaggiato che sarà impiegato nell’appalto.
Ferma restando la riconosciuta  possibilità di valutare profili di carattere soggettivo quale criterio di  valutazione qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e  l’affidabilità dell’offerta e riguardino comunque aspetti che incidono in  maniera diretta sulla qualità della prestazione, purché il peso da attribuire  ai criteri di natura soggettiva sia comunque limitato (ad esempio non più di 10  punti sul totale, cfr. Linee guida n. 2 “Offerta economicamente più  vantaggiosa”, 21 settembre 2016), si osserva che tali ultimi criteri incentrati  sulla formazione del personale impiegato nell’appalto non paiono coerenti con  l’impianto della gara, che reca una clausola sociale che impone il  riassorbimento del personale del fornitore uscente, poiché – benché tale  clausola non debba essere intesa come un obbligo di totale riassorbimento dei lavoratori  del pregresso appalto e presupponga che le condizioni di lavoro siano  armonizzabili con l’organizzazione dell’impresa subentrante e con le esigenze  tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto – cfr. Nota  illustrativa al Bando tipo n. 1/2017 – l’impossibilità di utilizzare, se non  residualmente, il proprio personale nell’appalto sembrerebbe impedire a tutti  gli operatori economici diversi dal fornitore uscente di usufruire del punteggio  ad essi corrispondente. L’applicazione in questi termini del criterio si  rivelerebbe lesivo dei principi di concorrenza e di parità di trattamento”.

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it