Anche l’Anac sull’avvalimento delle capacità tecniche…con l’equiparazione di queste ultime all’esperienza professionale pertinente.
Dopo la recente Tar Veneto, Venezia, sez. I, 23 aprile 2018,n. 439 qui criticamente commentata, anche l’Anac con Delibera N. 419 del 02 maggio 2018 si esprime nei medesimi termini.
La vicenda muove da un contratto di avvalimento siglato per sopperire alla mancanza dei del fatturato specifico e dell’esperienza pregressa nel settore di attività della gara. In particolare, l’istante ritiene che nel contratto di avvalimento in parola non figuri alcun obbligo di esecuzione a carico dell’ausiliaria, con conseguente violazione dell’art. 89 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a tenore del quale l’avvalimento delle esperienze professionali pertinenti è ammissibile solo se l’ausiliaria esegue direttamente il servizio stesso.
L’Authority conviene con l’istante, e sostiene che:
- nel caso di specie, trattandosi di avvalimento del requisito dell’esperienza professionale riferita allo specifico servizio oggetto dell’appalto, occorreva verificare, in ossequio al dettato dell’art. 89, l’impegno dell’impresa ausiliaria ad eseguire il servizio con le risorse e l’organizzazione aziendale che le avevano consentito di acquisire il requisito esperienziale;
- il contratto di avvalimento doveva recare l’elenco del personale della ditta ausiliaria dedicato specificamente al servizio in quanto, ai fini della determinazione del contenuto del contratto, non poteva essere considerata utile altra documentazione versata negli atti di gara e, in particolare, documentazione proveniente dal solo avvalente e non riconducibile all’impresa ausiliaria.
A motivo della decisione sono richiamati i precedenti Pareri n. 1343 del 20 dicembre 2017 e n. 221 del 1 marzo 2017, secondo i quali “si deve ritenere che anche l’impegno ad eseguire direttamente i servizi debba essere inequivocabilmente assunto dall’impresa ausiliaria nel contratto di avvalimento. In assenza dell’impegno dell’ausiliaria in tal senso, l’avvalimento non può dirsi validamente costituito, o comunque non è produttivo di effetti, con la conseguenza che l’operatore economico istante risulta privo del requisito di partecipazione. […] Deve inoltre ritenersi preclusa la possibilità per la stazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio giacché la nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla lex specialis di gara, quale termine perentorio per la presentazione dell’offerta o della domanda”.
Tuttavia entrambi i casi riguardavano servizi di progettazione, assai diversi da quelli oggetto dell’odierno parere, che trattava di servizi sociali (SPRAR), e non solo per il regime alleggerito a questi riservato, ma per le motivazioni diffusamente espresse nel precedente nostro articolo supra richiamato.
Permangono tutte le nostre perplessità sul tema…