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Anche l’Anac sull’avvalimento delle capacità tecniche

Delibera Anac N. 419 del 02 maggio 2018 – depositata in data 11/05/2018

Anche l’Anac sull’avvalimento delle capacità tecniche…con l’equiparazione di queste ultime all’esperienza professionale pertinente.

Dopo la recente Tar Veneto, Venezia, sez. I, 23 aprile 2018,n. 439 qui criticamente commentata, anche l’Anac con Delibera N. 419 del 02 maggio 2018 si esprime nei medesimi termini.

La vicenda muove da un contratto di avvalimento siglato per sopperire alla mancanza dei  del fatturato specifico e dell’esperienza pregressa  nel settore di attività della gara. In particolare, l’istante ritiene che nel  contratto di avvalimento in parola non figuri alcun obbligo di esecuzione a  carico dell’ausiliaria, con conseguente violazione dell’art. 89 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a tenore del quale l’avvalimento delle esperienze professionali  pertinenti è ammissibile solo se l’ausiliaria esegue direttamente il servizio  stesso.

L’Authority conviene con l’istante, e sostiene che:

  • nel caso di specie, trattandosi di avvalimento  del requisito dell’esperienza professionale riferita allo specifico servizio  oggetto dell’appalto, occorreva verificare, in ossequio al dettato dell’art.  89, l’impegno dell’impresa ausiliaria ad eseguire il servizio con le risorse e  l’organizzazione aziendale che le avevano consentito di acquisire il requisito  esperienziale;
  • il contratto di avvalimento doveva recare  l’elenco del personale della ditta ausiliaria dedicato specificamente al  servizio in quanto, ai fini della determinazione del contenuto del contratto,  non poteva essere considerata utile altra documentazione versata negli atti di  gara e, in particolare, documentazione proveniente dal solo avvalente e non  riconducibile all’impresa ausiliaria.

A motivo della decisione sono richiamati i precedenti Pareri n. 1343 del 20 dicembre 2017 e n.  221 del 1 marzo 2017, secondo i quali “si deve ritenere che  anche l’impegno ad eseguire direttamente i servizi debba essere  inequivocabilmente assunto dall’impresa ausiliaria nel contratto di avvalimento.  In  assenza dell’impegno dell’ausiliaria in tal senso, l’avvalimento non  può dirsi  validamente costituito, o comunque non è produttivo di effetti,  con la  conseguenza che l’operatore economico istante risulta privo del  requisito di  partecipazione. […] Deve inoltre ritenersi preclusa la  possibilità per la  stazione appaltante di attivare il soccorso  istruttorio giacché la  nuova  disciplina del soccorso istruttorio in  nessun caso può essere  utilizzata per il  recupero di requisiti non  posseduti al momento fissato  dalla lex  specialis di gara, quale termine  perentorio per la   presentazione dell’offerta o della domanda”.

Tuttavia entrambi i casi riguardavano servizi di progettazione, assai diversi da quelli oggetto dell’odierno parere, che trattava di servizi sociali (SPRAR), e non solo per il regime alleggerito a questi riservato, ma per le motivazioni diffusamente espresse nel precedente nostro articolo supra richiamato.

Permangono tutte le nostre perplessità sul tema…

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it