Poco tempo fa era stata data notizia ( vedi qui ) di un emendamento all’articolo 92 del D.L. 18/2020 ( il “Cura Italia” ) che prevedeva il pagamento all’appaltatore anche in caso di sospensione del servizio di trasporto scolastico.
L’emendamento è stato approvato, per cui dopo la conversione del D.L. 18/2020 in Legge 24 aprile 2020 n. 27, l’articolo 92 si è arricchito del comma 4 bis che recita :
4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, ne’ sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.
Per cui, effettivamente, per i trasporti scolastici e per quelli del trasporto pubblico locale e regionale i relativi corrispettivi dovranno essere pagati anche se i servizi sono sospesi.
Una norma la cui “ratio” è identificabile nel sostegno alle imprese di trasporto che , con l’erogazione dei corrispettivi e dei contributi di servizio, potranno beneficiare di risorse messe a rischio dalla sospensione ( o cancellazione) dei servizi disposta a seguito delle misure di contenimento del COVID 19.
Una norma che però, evidentemente, mette in difficoltà gli Enti Locali chiamati comunque a pagare servizi non effettuati, senza peraltro poter richiedere agli utenti le relative quote di contribuzione.
Ed in tempi in cui anche i Bilanci degli Enti Locali sono messi a dura prova dall’emergenza da COVID 19 non è cosa da poco.
Va però sottolineato come la disposizione non sia ancora efficace.
Per cui i corrispettivi sono dovuti, ma per i pagamenti sarà giocoforza attendere, potendosi configurare la disposizione quale “aiuto di stato”.
Infatti il comma 4 quater dell’articolo 92 prevede :
4-quater. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter e’ subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea[1].
Per cui occorrerà attendere il via libera dall’UE per procedere ai pagamenti.
Va comunque evidenziato come la norma di cui si discute se “copre” alcuni problemi nell’immediato ( peraltro con ricadute sugli Enti Locali che non hanno certo bisogno di ulteriori guai), non esaurisce gli scenari che si aprono per il futuro.
Riguardo ai contratti in essere, infatti, sembra opportuno porsi alcune domande.
I trasporti scolastici si continueranno infatti a fare come prima? Se ne dubita fortemente.
Quanti bambini potranno salire sugli scuolabus? ( se ce ne salgono meno forse ci vorranno più mezzi o maggiori turni potenziati sulla base di ingressi scaglionati).
Gli scuolabus dovranno avere caratteristiche tecniche diverse ? ( ad esempio divisori?).
E quali misure di sanificazione specifica dovranno essere effettuate che prima non si facevano?
Forse è prematuro porsi queste domande ( non è certo neppure se le scuole riapriranno a settembre).
Ma non è da escludere che, per doversi adeguare ai nuovi standards imposti dall’emergenza da COVID 19 siano necessarie anche varianti che, ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lett.c) ( cause impreviste ed imprevedibili), potranno essere anche robuste.
Vedremo cosa succederà, certo è che si parla di un servizio a garanzia del primario diritto allo studio e dunque risulterà necessario porre molta attenzione per garantire le migliori condizioni per un ritorno alla normalità.
[1] Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE)
- La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.
- Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell’Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell’articolo 107 o ai regolamenti di cui all’articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
- Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
- La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all’articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.