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Piccole manutenzioni: il ritorno dello “sblocca-cantieri”.

Articolo 14 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209

L’articolo 1 comma 6 [1] del Decreto-legge 18/04/2019, n. 32 convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55 (lo sblocca-cantieri) viene sostanzialmente riproposto dall’articolo 14 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209.

L’articolo 14 infatti prevede l’inserimento all’articolo 41 del Codice del nuovo comma 5 bis:

«5-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all’articolo 6, comma 8-bis dell’allegato I.7. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.»;

L’articolo 78 del D.lgs 209/2024 apporta la conseguente modifica all’Allegato I. 7 :

4.7.     dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati ai sensi dell’articolo 41, comma 5-bis, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati:

a) relazione generale;

b) computo metrico estimativo dell’opera;

c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;

d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza.»;

 

E’ stato insomma sostanzialmente riproposto il contenuto dello “sblocca-cantieri” sostituendo il progetto definitivo con un progetto di fattibilità tecnico-economica assai “semplificato”.

La previsione colma alcune carenze rilevabili nella prima stesura del Codice. Perchè in alcuni casi le manutenzioni erano state oggetto di dettaglio, ma senza che fosse presente un riferimento generale.

Si veda l’articolo 23 dell’Allegato II. 18 Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali[2].

E l’articolo 5 comma 1 dell’ALLEGATO II.20 [3] Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza, che riecheggia (anche se riferito alle manutenzioni ordinarie) la previsione dello sblocca-cantieri.

In alcuni settori, insomma, si era sentito il bisogno di definire per legge il contenuto dei progetti per le manutenzioni (proseguendo sulla strada dello sblocca-cantieri).

Mancava però una disciplina generale per gli interventi di manutenzione più “semplici” e dunque da assoggettare ad una necessaria semplificazione, in termini di elaborati progettuali e livelli di progettazione.

Questo vuoto ora può dirsi colmato.

 

[1] 6.    Per gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

 

[2] Articolo 23. Lavori di manutenzione.

1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere l’elaborazione di tutta la documentazione nonché le indagini e ricerche previste dalle norme sui livelli di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva e sono eseguiti, coerentemente alle previsioni del piano di monitoraggio e manutenzione, anche sulla base di una perizia di spesa contenente: a) la descrizione del bene corredata di sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala; b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire e i relativi tempi; c) il computo metrico-estimativo; d) l’elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni; e) il quadro economico; f) il piano della sicurezza e coordinamento.

 

[3] Articolo 5.

Lavori di manutenzione.

1.I lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice,

sulla base di un progetto costituito almeno:

1) dalla relazione generale;

2) dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;

3) dal computo metrico estimativo;

4) dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabilità del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Affari Generali della Siena Parcheggi Spa (società in house del Comune di Siena).