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Nuovo Codice dei contratti e riduzione livelli progettazione: tanto ridotti che per i servizi non esistono…

Uno dei vessilli del nuovo Codice dei contratti ritrae un’attività di progettazione di lavori estremamente semplificata, espressivo dell’inno di battaglia “riduciamo i livelli di progettazione”.

Ma anche la progettazione di servizi, già oggi costituita da un unico livello, è rientrata nella crociata della semplificazione?

Proviamo a controllare.

L’art. 41 dello schema definitivo del nuovo Codice  prevede che:

La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L’allegato I.7, di cui ai commi 2 e 3, definisce i contenuti minimi del progetto.

Tuttavia, analizzando l’allegato I.7 richiamato dalla norma, dei contenuti minimi del progetto di servizio non si scorge traccia alcuna.

La risposta al quesito è quindi affermativa, e la semplificazione funziona davvero. Il progetto di servizio è talmente semplificato… che non esiste!

Lapsus, o acuto recepimento della pragmatica pronuncia del T.A.R. Emilia Romagna (Bologna, II, 18 maggio 2017, n. 384), secondo la quale

il progetto in materia di servizi è rappresentato sostanzialmente dagli atti di gara (importo di gara, capitolato, criteri); questi ci sono certamente altrimenti la gara non esisterebbe

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Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it