Per lavori sino a 40.000 € il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
L’articolo 92 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 prevede infatti la seguente modifica all’Allegato II. 14:
4) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.»;
La Relazione illustrativa evidenzia come si sia inteso introdurre una semplificazione in materia di contabilità per gli appalti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro.
E che tale disposizione si coordina con la previsione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e)[1] dell’Allegato II.14 al Codice che prevede la possibilità di utilizzare la contabilità semplificata, dandone, pertanto, concreta applicazione.
Precisazione ovvia: una contabilità dei lavori (anche se in forma semplificata), va tenuta. E’ il Certificato di regolare esecuzione che viene sostituito dal visto, non la contabilità dei lavori…
[1] e) impartire all’esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto, emanando a tal fine ordini di servizio che devono essere comunicati al RUP e che devono recare una sintetica motivazione delle ragioni tecniche e delle finalità perseguite. Gli ordini di servizio sono, di norma, annotati nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilità o contabilità semplificata e devono comunque avere forma scritta nei soli casi in cui non siano ancora temporaneamente disponibili i mezzi necessari a conseguire una completa digitalizzazione finalizzata al controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori;