Non solo appalti ( anche se si parla comunque di ricorsi ) . In questo caso il Consiglio di Stato si esprime sui termini di decadenza per l’impugnazione di atti amministrativi a “pubblicazione necessaria” . Stabilendo in particolare come la delibera di giunta comunale che approva il regolamento avente ad oggetto le tariffe per i servizi cimiteriali sia un atto di carattere generale.
Pertanto il termine decadenziale per ricorrere contro tale atto decorre dalla pubblicazione medesima, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2019, n. 190; V, 6 luglio 2018, n. 4147; III, 22 novembre 2018, n. 6606; VI, 7 maggio 2014, n. 2825; IV, 13 luglio 2011, n. 4239).
Consiglio di Stato, Sez. V , 19 / 09 / 2019 , n.6238 ribadisce i principi in materia di impugnazione degli atti amministrativi a pubblicazione necessaria.
Era stata infatti impugnata la deliberazione della Giunta di approvazione delle nuove tariffe cimiteriali . Ma in primo grado il ricorso era stato respinto.
Il Consiglio di Stato accoglie l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado per tardività sollevata dall’amministrazione appellata e, in riforma della sentenza della impugnata, dichiara irricevibile il ricorso proposto in prime cure e improcedibile l’appello.
Le delibere della giunta comunale sono infatti soggette a pubblicazione in base alla legge (art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Deve pertanto farsi applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui il termine decadenziale per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria decorre per i soggetti non espressamente nominati (o immediatamente rintracciabili) dalla pubblicazione medesima, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2019, n. 190; V, 6 luglio 2018, n. 4147; III, 22 novembre 2018, n. 6606; VI, 7 maggio 2014, n. 2825; IV, 13 luglio 2011, n. 4239).
La delibera di giunta comunale che approva il regolamento avente ad oggetto le tariffe per i servizi cimiteriali è senza meno un atto di carattere generale perchè non ha, come, invece, sostenuto dalle appellate “specifici destinatari”, ma dispone, in via generale, per tutti i cittadini, non identificabili al momento della sua adozione, che beneficeranno dei servizi cimiteriali e funebri, le tariffe da corrispondere, con l’aggiunta del contributo annuo collegato alla disponibilità di manufatti cimiteriali (loculi, ipogei, fosse in campo comune, tombe a terra e così trattandosi non solo di soggetti collettivi, come le odierne appellanti, ma anche singoli individui).
Esso, dunque, va (andava) impugnato nel termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione nei modi di legge secondo l’indicazione dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. (in termini, in relazione ad un regolamento comunale di fissazione delle tariffe per i servizi cimiteriali, cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2009, n. 6165, ove si afferma che dall’entrata in vigore del regolamento comunale gli utenti erano tenuti al pagamento delle tariffe maggiorate ivi previste, senza attendere alcun atto applicativo che, come nel caso odierno il sollecito di pagamento, presuppone che il pagamento spontaneo non sia intervenuto).
L’utente dei servizi cimiteriali, interessato dalla decisione assunta dalla Giunta comunale, dalla sua pubblicazione è tenuto al pagamento delle nuove tariffe e del contributo annuale, ovvero, se intenda opporsi, a proporre tempestiva impugnazione.
In conclusione anche per le appellanti la conoscenza legale della delibera della Giunta comunale del 2014 deve ritenersi acquisita con la pubblicazione all’albo pretorio del Comune, con conseguente decorrenza del termine di impugnazione dalla scadenza della pubblicazione. Essendo la pubblicazione all’albo pretorio on line continuata fino al 3 maggio 2014 e la notifica del ricorso avvenuta il 14 aprile 2015, quest’ultimo è tardivo.