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Anac qualifica “con riserva” le scuole per acquisti di qualsiasi importo connessi ai viaggi di istruzione e similari. Ma sulla base di quale norma?

Nota Anac al MIM – 09.12.2024

L’Anac, con nota inviata al MIM in data odierna, al fine di evitare il rischio di compromettere il regolare svolgimento dei viaggi di istruzione nell’interesse della collettività, data l’importanza rivestita da quest’ultimi nell’offerta educativa scolastica nonché nell’economia generale in considerazione dell’elevato numero degli operatori coinvolti nell’organizzazione, ha ritenuto che l’unica opzione di intervento è quella di consentire alle Istituzioni scolastiche non qualificate di procedere autonomamente all’acquisizione dei CIG per gli appalti di importo superiore a 140.000 euro relativi a servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, indipendentemente dalla qualificazione posseduta e dal valore degli affidamenti.

Finalità certamente lodevole, ma rimane un dubbio: l’Anac è dotata dei poteri per l’adozione di un provvedimento di tal fatta?

L’Authority infatti non ha richiamato alcuna norma nel provvedimento in parola sicché, per la risoluzione del quesito, giova effettuare un breve disamina delle pertinenti norme del Codice.

L’art. 63 del Codice prevede al comma 13 che l’Anac, oltre a stabilire “i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all’allegato II.4 rilasciando la qualificazione medesima“, possa altresì “stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva“.

Come noto è lo stesso art. 63 comma 4, secondo periodo del Codice a stabilire quali siano i casi di iscrizione con riserva, prevedendo nello specifico che “In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall’ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni“.

L’art. 9 dell’allegato II.4 al Codice, dipoi, disciplina nello specifico il sistema di qualificazione con riserva ed il termine del periodo transitorio, prevedendo che la qualificazione con riserva non possa avere durata superiore al 30 giugno 2024.

Dal combinato disposto delle poc’anzi enucleate norme, come visto nemmeno invocate dall’Anac nel proprio provvedimento, pare quindi potersi desumere che l’Anac medesima, essendo ormai spirato il periodo transitorio dettato dal legislatore, non detenga più il potere per disporre ulteriori iscrizioni con riserva, o comunque per operare deroghe al chiaro disposto dell’art. 62, c. 6 del Codice.

Un altro caso (cfr. questo articolo per taluni altri) in cui l’Anac intende assurgere a legislatore?

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it