La Sentenza merita di essere segnalata in quanto, a fronte dell’impugnazione dell’aggiudicazione per carenza in capo all’aggiudicataria dei requisiti di regolarità contributiva, Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 25/ 06/ 2020, n. 1137, ricorda che :
il momento rilevante per la sussistenza della regolarità contributiva non è, come sotto il vigore dell’art. 38 dlgs n. 163/2006, il momento della presentazione dell’offerta del singolo partecipante (nella specie 18 luglio 2019), come affermato dal ricorrente, ma quello, stabilito dal bando, della scadenza del termine per la presentazione delle offerte secondo quanto previsto art. 80 dlgs. n. 50/2016 (nella specie 21 luglio)
Il ricorso viene dunque respinto.
Si ricorda come la decisione del Tar sia conforme a quanto stabilito da Consiglio di Stato sez. V 2/7/2018 n. 4039 che aveva stabilito:
I commi 4, ultimo inciso, e 6 dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 vanno interpretati nel senso che il requisito della regolarità contributiva deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda e deve permanere per tutta la durata della procedura selettiva.