Il Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 ( “Decreto Rilancio”) è intervenuto sull’articolo 103 del D.L. 18/2020 ( il “Cura Italia”) recentemente convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, con specifico riferimento ai DURC.
Considerata l’importanza della certificazione in questione[1] si ritiene opportuno evidenziare la novità.
L’articolo 81 del “Decreto Rilancio” ha dunque inserito al primo periodo del comma 2 dell’articolo 103 del “Cura Italia” le seguenti parole: “, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.”
Per cui il comma 2 dell’articolo 103 del “Cura Italia”, dopo la modifica del D.L. 34/2020 è così definito :
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
L’articolo 81 del Decreto Rilancio ha pertanto previsto che i DURC in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile siano validi sino al 15 giugno 2020.
Per i DURC in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile siamo dunque tornati alla versione originaria del D.L. 18/2020[2] ( prima delle modifiche apportate in fase di conversione) definendo un’eccezione rispetto alla regola generale stabilita dall’articolo 103 della legge 27/ 2020 che, come visto, stabilisce per i certificati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ( ossia il 29 ottobre).
Sottraendo i DURC con scadenza 31 gennaio-15 aprile alla regola generale, secondo me viene a determinarsi un doppio regime di validità:
1) i DURC in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile sono validi sino al 15 giugno 2020;
2) i DURC in scadenza tra il 16 aprile ed il 31 luglio sono validi sino al 29 ottobre 2020.
Occorrerà dunque porre attenzione a questa modifica, che incide in maniera significativa sui procedimenti delle pubbliche amministrazioni ( dalle verifiche in fase di gara, ai pagamenti, alle opere di edilizia privata).
[1] Nel solco di un orientamento del tutto consolidato, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che “…il DURC costituisca unico documento attestante il rispetto degli oneri previdenziali ed assistenziali da parte dell’operatore economico partecipante alla procedura di gara, e che, in presenza di DURC regolare a favore dell’operatore economico, la stazione appaltante non sia tenuta ad alcuna altra verifica, sebbene segnalazioni in senso contrario a quanto ivi certificato siano pervenute da terzi interessati all’esclusione dell’operatore dalla procedura di gara” (Sez. V, 14 giugno 2019, n. 4023).Secondo la sentenza citata, l’art. 4, comma 1, D.L. 20 marzo 2014, n. 34 conv. in L. 16 maggio 2014, n. 78, che impone alla stazione appaltante di “accertare la regolarità contributiva dell’operatore economico solo attraverso richiesta del c.d. DURC on line all’ente previdenziale” nonché “la natura del DURC, quale definitivamente sancita dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 25 maggio 2016, n. 10, di “dichiarazione di scienza …che si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti fede fino a querela di falso”, in uno con il contenuto della certificazione come definito dall’art. 3 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 come modificato dal D.M. 23 febbraio 2016 per il quale: “La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell’impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive” e con la durata di validità che è fissata in 120 giorni dalla data di acquisizione” …
[2] Articolo 103 comma 2 del D.L. 18/2020. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”