La ricorrente lamenta la violazione del principio di preordinazione dei criteri e delle modalità di aggiudicazione, in quanto la lex specialis, nella parte in cui stabilisce che ciascun concorrente – qualora risulti aggiudicatario di più lotti – possa aggiudicarsene uno solo, non espliciterebbe adeguatamente i criteri di assegnazione di tale lotto.
Per Tar Lombardia, Milano sez. IV, 26 settembre 2019, n. 2019 la censura non ha pregio.
“Invero, la lex specialis, al fine di stabilire quale lotto attribuire al concorrente che eventualmente risulti aggiudicatario di più lotti, pone un criterio di tipo matematico, rispetto al quale, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, non ha alcun rilievo il lotto di “partenza”.
In particolare, il Disciplinare di gara, al paragrafo 3, dispone tra l’altro che:
– “… ferma restando la possibilità, per un concorrente, di partecipare ad uno dei lotti in forma singola (ovvero in ATI) e agli altri lotti sia in forma singola che in raggruppamento … il medesimo operatore economico potrà aggiudicarsi un solo lotto, e ciò sia che partecipi in forma singola, sia che partecipi in ATI …”;
– “… Nel caso in cui un operatore economico risultasse … migliore offerente in più lotti, l’aggiudicazione di ciascun lotto verrà disposta in favore dell’offerta maggiormente conveniente per la Stazione Appaltante…”;
– “… la maggiore convenienza per la Stazione Appaltante sarà calcolata tenendo conto della differenza – in termini assoluti – fra la prima e la seconda offerta classificatesi nell’ambito di ciascuno dei diversi lotti posti in affidamento…”;
– “… a seguito dell’individuazione dello specifico lotto oggetto di affidamento in favore di un determinato concorrente, l’offerta predisposta dal medesimo concorrente e relativa a lotti diversi da quello in cui lo stesso sarà risultato aggiudicatario non verrà considerata dalla Stazione Appaltante ai fini della formazione della graduatoria definitiva di gara…”.
Tali previsioni, come emerge dalla semplice lettura delle stesse, sono evidentemente volte al conseguimento dell’offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante e per tale ragione non possono che ritenersi ragionevoli; esse stabiliscono un metodo che, come efficacemente evidenziato dalla stazione appaltante, compara gli scarti tra il punteggio ottenuto dal concorrente su tutti i lotti aggiudicati e il punteggio delle corrispondenti seconde classificate, determinando una assegnazione fondata su una base valutativa di tipo “assoluto”, che considera tutti i lotti rilevanti, essendo del tutto indifferente che si inizi dall’uno o dall’altro.
In altri termini, la lex specialis prevede un metodo che garantisce una assegnazione obiettiva e non rimessa alla discrezionalità dei singoli concorrenti, che non si pone in contrasto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ma, al contrario, risulta conforme a tale criterio“.