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Principio separazione dell’offerta: vale anche in caso di prezzo più basso?

Tar Lazio, Latina, sez. I, 20 settembre 2019, n. 551

Se in caso di gara da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo la l’offerta economica è contenuta nella busta amministrativa, va disposta l’esclusione?

Secondo Tar Lazio, Latina, sez. I, 20 settembre 2019, n. 551 la risposta è affermativa.

Ma qui si ritiene che le motivazioni siano piuttosto deboli…Ad ogni modo ecco il pensiero dell’odierno Collegio:

Né può sostenersi che l’inserimento dell’offerta economica nell’ambito della documentazione amministrativa non pregiudicherebbe la regolarità della procedura, trattandosi di “vizio meramente formale, del tutto manchevole di rilevanza sostanziale, tenuto conto del criterio di selezione (minor prezzo) e della conseguente assenza di valutazioni ed apprezzamenti di tipo discrezionale sull’offerta tecnica, della quale non è stata prevista la presentazione”.

Sul punto, la giurisprudenza ha spiegato che “La garanzia di segretezza dell’offerta economica nelle gare che si svolgono mediante l’utilizzo di piattaforma on line non può comunque prescindere dal corretto caricamento dell’offerta economica nel sistema, essendo il regolare inserimento della documentazione necessario per garantire che l’accesso e, dunque, la conoscibilità dell’offerta da parte degli addetti alla procedura di gara, avvenga solo alla data e all’ora di seduta di gara specificata in fase di creazione della procedura, allorquando il sistema redige in automatico la graduatoria, anche tenendo conto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione (cfr. in termini Cons. di Stato n. 4050/2016).

Nel caso in esame, la produzione dell’offerta economica unitamente alla documentazione amministrativa ha fatto sì che il ribasso offerto dalla ricorrente fosse astrattamente conoscibile oltre che da coloro che hanno preso parte alla seduta pubblica, anche da qualsiasi utente munito delle credenziali di autenticazione per operare sulla piattaforma Empulia, con possibilità di diffusione incontrollata che non consente di scongiurare il rischio di conoscibilità della stessa da parte dell’organo valutativo. Né diversamente rileva che il file informatico dell’offerta fosse protetto da un codice; circostanza che non potrebbe da sola escludere la possibilità di accedere al medesimo da parte di chiunque abbia avuto accesso alla documentazione di gara, una volta aperta la busta che la conteneva.

Dunque, essendo venuta meno l’imprescindibile garanzia di segretezza dell’offerta economica presentata, la ricorrente è stata correttamente esclusa dalla gara”.

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Il Collegio non spiega però le conseguenze dell’eventuale “diffusione incontrollata” dell’offerta, e cosa comporti la “conoscibilità della stessa da parte dell’organo valutativo”, considerato che la pronuncia richiamata (qui commentata) si riferiva ad una gara da aggiudicarsi secondo il criterio qualità prezzo, sul quale non vi sono dubbi in ordine all’operatività del generali principio che vieta la commistione tra buste.

Il seggio di gara conoscendo l’offerta potrebbe essere più morbido nella valutazione degli illeciti professionali?

Aspettiamo il Consiglio di Stato…

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it