La gara oggetto del giudizio atteneva alla fornitura e posa in opera di un impianto per il trattamento del biogas ai fini del recupero, e prevedeva un requisito tecnico consistente nella “regolare esecuzione nell’ultimo biennio di almeno un impianto similare per importo superiore ad € 20.000,00 (netto di I.V.A.)”, senza prevedere che l’attestazione SOA per la categoria corrispondente OS22 integrasse comunque il possesso del richiesto requisito;
Il ricorrente si aggiudicava la gara, ma la stazione appaltante ne disponeva la revoca (e la segnalazione di dichiarazione mendace ad ANAC!), stante l’inidoneità della documentazione relativa all’impianto realizzato dalla ricorrente ad integrare il requisito speciale previsto dalla lettera d’invito alla procedura, trattandosi di impianto che utilizzerebbe un <<principio di funzionamento>> ovvero una tecnica di depurazione di tipo fisico e non chimico, come per l’impianto progettato dalla stazione appaltante.
Tar Toscana, Firenze, sez. I, 19 giugno 2019, n. 1260 annulla il provvedimento di revoca:
“La Sezione condivide e non ha motivo per discostarsi dalla copiosa giurisprudenza che ha rilevato come <<la stazione appaltante non …(sia) legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto nè ad assimilare impropriamente il concetto di “servizi analoghi” con quello di “servizi identici”, atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici“>> (Cons. Stato, sez. III, 23 agosto 2018, n. 5040; sez. V, 31 maggio 2018, n. 3267>>).
Nel caso di specie, appare indiscutibile come l’impianto realizzato dalla ricorrente sia qualificato in termini espressi di <<impianto di depurazione>> e come pertanto la ricorrente (che peraltro risulta in possesso della qualificazione OS22 relativa agli impianti di tale tipologia) abbia realizzato un servizio similare a quello previsto dal bando; del resto, appare altresì di immediata evidenza come la Stazione appaltante abbia ampiamente distorto il concetto di <<impianto similare>> sostanzialmente assimilandolo, sulla base di complesse considerazioni tecniche relative al principio di funzionamento, al diverso concetto di <<impianto identico>> che, come già rilevato dalla giurisprudenza, appare in contrasto con la ratio fondamentale di permettere la massima partecipazione alle gare d’appalto”.