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Il corten sostituisce il calcestruzzo. E’ una “miglioria” e non una “variante”.

Tar Lazio , Roma , Sez. I Quater , 29 / 08 / 2019 , n. 10671

I giudici capitolini si esprimono sulla nota questione delle differenze tra proposte migliorative e varianti.

La vicenda trae origine da un appalto per  progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori.

La ricorrente ritiene che le prime tre imprese avrebbero presentato offerte tecniche non ammissibili, costituendo “varianti” ( vietate dalle norme di gara ) e non semplici “migliorie”.

In particolare le prime tre imprese in graduatoria  avrebbero proposto per i viadotti l’utilizzazione di “acciaio corten” in luogo del calcestruzzo previsto nella documentazione progettuale a base di gara.

Questo costituirebbe una “variante”.

Tar Lazio , Roma , Sez. I Quater ,  29 / 08 / 2019 , n. 10671, respinge il ricorso.

Il Collegio evidenzia come il Disciplinare di gara abbia precisato i limiti delle proposte migliorative, offrendo ampi parametri riguardo le ipotesi migliorative e integrazioni tecniche.

La Commissione di gara ha apprezzato le migliorie delle offerte tecniche proposte dalle concorrenti anche riguardo al profilo di ammissibilità delle soluzioni tecnico-costruttive e alla modifica dei materiali costituenti l’opera in relazione al progetto a base di gara, concludendo sulla compatibilità delle stesse con le prescrizioni del Disciplinare di gara.

Sebbene il RUP avesse in una prima fase espresso delle riserve ( con nota inviata alla Commissione giudicatrice ) il Tar ricorda come  le valutazioni espresse dal RUP non possono sostituire quelle della Commissione giudicatrice la quale, nelle gare pubbliche di appalto, per la cui aggiudicazione è prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come nella specie, ha competenza esclusiva riguardo all’attività valutativa delle offerte tecniche dei concorrenti.

Ed infatti nell’ambito della ordinaria attività di vigilanza sulla regolarità della procedura di gara il RUP è tenuto a rappresentare alla Commissione Giudicatrice le proprie perplessità su eventuali aspetti controversi della procedura e delle offerte dei concorrenti laddove presentino aspetti di criticità con le previsioni della lex specialis. Gli ambiti e i ruoli della Commissione e del RUP però sono diversi: la Commissione è deputata a giudicare le offerte tecniche ed economiche e il RUP ha essenzialmente la funzione di gestione del procedimento di gara e il ruolo di fornire alla stazione appaltante gli elementi idonei per una corretta e consapevole formazione della volontà contrattuale dell’Amministrazione (cfr. in tal senso, Cons. Stato, sez.V, 18 dicembre 2017, n. 5934; Tar Lazio, sez. II, 9 luglio 2018, n. 7630).

Nella specie la Commissione Giudicatrice competente alla valutazione delle offerte tecniche, nel riscontrare la nota di osservazioni del RUP, riferisce di aver “riscontrato in tutte le singole proposte progettuali gli estremi della loro non riconducibilità al genus della variante ma a quello delle proposte migliorative”, affermazione che conferma l’ammissibilità delle offerte valutate.

Ed invero nell’attività di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali ai fini della loro riconduzione nell’ambito delle varianti o delle mere migliorie, vi è un ampio margine di discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice riguardo la quale il Collegio non rinviene elementi sintomatici di manifesta inattendibilità del giudizio in relazione alla contestata qualificazione degli elementi migliorativi della proposta progettuale in questione; tale valutazione non è trasmodata in una irragionevolezza o illogicità della valutazione, vizi riguardo ai quali è ammissibile il sindacato di legittimità (cfr., ex multis, Cons.Stato sez. V, 17 gennaio 2018, n.269; id. 10 gennaio 2017, n.42; Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 5 settembre 2018, n.1898).

Del resto lo stesso RUP, successivamente alla prima valutazione, ha attestato il 28 dicembre 2018 l’ “espletamento delle operazioni necessarie alla verifica di congruità delle offerte presentate dai primi in graduatoria…..confermandone l’adeguatezza”.

Inoltre va rilevato che il ricorrente RTI non ha allegato e dimostrato adeguatamente in proposito la contestata qualificazione degli elementi della proposta progettuale in questione riguardo ai materiali di costruzione dell’impalcato e in quale caratteristica risulterebbe variata la struttura, come genericamente asserito, né ha offerto una interpretazione del Disciplinare rispondente alla asserita non ammissibilità dell’acciaio cor-ten perché ritenuta ipotesi di variante e non di miglioria (materiale la cui utilizzazione, tra l’altro, risulta proposta nell’offerta da tutti i concorrenti che precedono in graduatoria il ricorrente).

Ed invero nessuna disposizione normativa definisce il concetto di miglioria e/o di variante progettuale in fase di gara, ma le distinzioni della specie sono offerte dall’orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 269; Tar Campania, sez. I, 7 agosto 2018, n. 5224; Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 4 dicembre 2018, n. 1159) e nel caso in esame, come già rilevato, lo stesso Disciplinare (art.23.2.4) ha prescritto i limiti e i parametri delle proposte migliorative specificando che “le proposte migliorative potranno riguardare le tecnologie costruttive delle opere d’arte maggiori e minori, le finiture e l’impiantistica”, valorizzando “l’utilizzo di materiali di nuova generazione con maggiore interesse verso materiali ecocompatibili o biocompatibili…” (art.27 Disciplinare) che in quanto ammessi confermano la insussistenza del vincolo all’utilizzo del cemento armato precompresso.

In buona sostanza, il limite delle varianti/proposte progettuali in fase di gara, era stato regolato adeguatamente dalla lex specialis di gara e le prime tre imprese hanno correttamente formulato le loro proposte migliorative .

Il ricorso viene respinto.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabilità del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Affari Generali della Siena Parcheggi Spa (società in house del Comune di Siena).