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Cumulo dei fatturati in caso di partecipazione a più lotti. Legittimità

Tar Piemonte, Sez. I , 27 / 08 / 2019 , n. 960.

Appalto di servizi di pulizia e sanificazione.

Il disciplinare di gara prevede la possibilità di presentate offerte per più di un lotto ed anche per tutti i lotti, ma ciascun concorrente, in forma singola o associata, potrà risultare aggiudicatario di massimo tre lotti.

Per l’ipotesi di partecipazione a più lotti, il disciplinare stabilisce che “L’operatore che intende presentare offerta per più lotti dovrà possedere i requisiti economico finanziari richiesti, almeno di importo pari alla somma dei fatturati richiesti per la partecipazione a ciascuno dei tre lotti di maggior rilevanza economica, tra i lotti in relazione ai quali il medesimo concorrente ha formulato offerta. Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più lotti non risulti in possesso dei suddetti requisiti, verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per i quali possiede i requisiti in ragione dell’ordine di rilevanza economica dei lotti ovverosia: Lotto 5 – Lotto 3 – Lotto 2 – Lotto 1 – Lotto 4”

Il raggruppamento ricorrente viene escluso da due dei tre lotti a cui intendeva partecipare, dopo aver rilevato la carenza del requisito di capacità economica e finanziaria della mandataria.

Le ricorrenti contestano la legittimità della previsione del cumulo dei fatturati, con riferimento a gruppi di lotti, perché a loro dire in contrasto con i canoni di ragionevolezza e proporzionalità, nonché con il principio del favor partecipationis.

Tar Piemonte, Sez. I , 27 / 08 / 2019 , n. 960 respinge il ricorso.

Secondo i giudici piemontesi la previsione  del disciplinare di gara è del tutto legittima e conforme a quanto previsto dall’art. 83, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui le stazioni appaltanti possono fissare un fatturato minimo che gli operatori economici devono possedere con riferimento a gruppi di lotti, nel caso in cui all’aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente.

L’art. 83 regola i criteri di selezione ai fini della partecipazione alla gara, consente quindi la possibilità di prevedere ex ante il cumulo del fatturato quale requisito di ammissione alla gara, nel caso in cui l’operatore chieda di partecipare all’aggiudicazione di più lotti. Non si tratta, come vorrebbero le ricorrenti, di un requisito da verificare solo ex post, nel caso in cui, al termine della procedura, l’operatore risulti effettivamente aggiudicatario dei lotti per cui ha richiesto di partecipare.

Affinché si possa prescrivere il cumulo del fatturato, la norma pone come condizione che i lotti siano “da eseguirsi contemporaneamente”, ciò che nel caso di specie non è controverso tra le parti.

La legittimità di analoghe clausole è stata affermata dalla più recente giurisprudenza (TAR Lazio, sez. II, 6 marzo 2017 n. 3136; Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2018 n. 2043).

Identica clausola sul cumulo dei fatturati, con l’obbligo della mandataria di possedere il requisito in misura maggioritaria, è stata giudicata legittima in quanto “(…) La finalità della previsione è, del tutto ragionevolmente, quella di garantire che l’aggiudicatario abbia una solidità finanziaria tale da consentirgli di poter eseguire contemporaneamente le prestazioni relative ad una pluralità di lotti e tale previsione è anche attualmente codificata all’art. 83, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, che stabilisce che ‘Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono possedere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all’aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente’. In tale ipotesi, pertanto, il concorrente deve dimostrare di avere un fatturato pari alla somma dei fatturati richiesti per la partecipazione ai singoli lotti. (…) Allo stesso modo, l’impresa che intende assumere il ruolo di mandataria in tale pluralità di lotti, deve dimostrare di possedere il requisito del fatturato (quindi del fatturato cumulativo richiesto per la partecipazione a detti lotti) in misura maggioritaria rispetto alle mandanti (…). Se la medesima a.t.i., infatti, partecipa a più lotti ed indica per ogni lotto la stessa impresa come mandataria, deve coerentemente dimostrare che tale impresa sia in possesso del requisito del fatturato cumulato in misura maggioritaria, non essendo sufficiente che la mandataria dimostri di essere in possesso del requisito del fatturato in misura maggioritaria lotto per lotto, ossia con riguardo ai singoli lotti individualmente considerati, proprio perché essa ambisce a svolgere il ruolo di mandataria in una pluralità di lotti”.

Pertanto, il bando di gara ed il conseguente provvedimento di esclusione sono legittimi.

Il ricorso viene respinto.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabilità del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Affari Generali della Siena Parcheggi Spa (società in house del Comune di Siena).