in

Regolarità fiscale e rateizzazione: i principi della materia

Tar Campania, Napoli, sez. IV, 03 maggio 2019, n. 2372

Regolarità fiscale e rateizzazione: i principi della materia

Si propone l’odierna pronuncia Tar Campania, Napoli, sez. IV, 03 maggio 2019, n. 2372 che riepiloga in maniera puntuale i principi applicabili in tema di regolarità fiscale.

Oltre al pregevole sunto, di particolare interesse è la riflessione attuato in ordine alla sussistenza di una falsa dichiarazione.

Nello specifico caso, poco prima della presentazione dell’offerta, l’offerente era destinatario di una cartella esattoriale.

Ciononostante nel DGUE l’offerente, ovvero l’odierno ricorrente, rispondeva affermativamente al seguente quesito: l’operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?”

Secondo parte ricorrente alla data di scadenza della presentazione della domanda  era ancora pendente il termine per impugnare la cartella innanzi alla CTP, ovvero per provvedere al pagamento dei relativi importi, circostanze per effetto delle quali la dichiarazione di assenza di irregolarità fiscali “definitivamente accertate” non può considerarsi falsa o non veritiera, come invece sostenuto dalla stazione appaltante.

Secondo il Collegio invece la risposta affermativa della ricorrente “non corrisponde a verità, dal momento che, a prescindere dal disposto del comma 4 dell’art. 80 e, quindi, dalla definitività o meno dell’accertamento, appare evidente che alla data di presentazione dell’offerta era a conoscenza di avere una pendenza con il fisco, relativa ad un’imposta non pagata e portata a conoscenza dell’impresa in tempo utile per consentire una dichiarazione veritiera all’interno del DGUE.

L’operazione in sé, a parere del Collegio, integra gli estremi della dichiarazione mendace, avuto riguardo ai contenuti del DGUE che, in caso di risposta negativa, consentiva al ricorrente di indicare, oltre agli importi (ai fini della valutazione della gravità della violazione stessa), anche le modalità di accertamento dell’inottemperanza e quindi (i) “mediante una decisione giudiziaria o amministrativa” in relazione alle quali si chiedeva se fossero o meno definitive e vincolanti, oppure (ii) “ in altro modo” (specificabile), chiedendosi, infine, se l’operatore economico avesse ottemperato o avesse intenzione “di ottemperare ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice).

(…) A fronte dell’evidente consapevolezza delle circostanze successivamente contestate, e quindi per mezzo della falsa dichiarazione nei termini sopra illustrati, la ricorrente ha di fatto lucrato un vantaggio concorrenziale non da poco rispetto ad altre imprese che, trovandosi nella stessa situazione, hanno per ipotesi ritenuto di non partecipare alla gara“.

Si rimanda poi alla lettura della sentenza…

Buona lettura

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it