Clausola sociale e valutazione del personale impiegato: se vi è obbligo di assorbire il personale, che senso ha valutare nell’ambito dell’offerta tecnica il personale che effettivamente verrà impiegato nell’appalto?
Dopo la delibera Anac sul tema qui proposta pochi giorni fa, ora è il turno del Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 04/06/2018, n. 185.
Il bando di gara prevedeva attribuzione di punteggio, nell’ambito dell’offerta tecnica, per i seguenti parametri:
– “A3 – Miglioramento degli standard di erogazione del servizio mediante impiego di personale qualificato – anni di esperienza specifica degli accompagnatori”.
– “A4 – Miglioramento degli standard di erogazione del servizio mediante impiego di personale qualificato – titolo di studio degli accompagnatori”.
– “A5 – Miglioramento degli standard di erogazione del servizio mediante impiego di personale qualificato – anni di esperienza specifica degli autisti”.
Il capitolato prevedeva poi espressamente l’applicabilità della clausola sociale.
La ricorrente, avuto riguardo al disposto della su indicata clausola sociale e ai criteri di valutazione previsti per l’offerta tecnica, chiedeva, più volte, di ottenere le informazioni relative al personale impiegato dal precedente affidatario ovvero la retribuzione annua lorda (RAL), il monte ore settimanale, gli anni di esperienza e le qualifiche.
La stazione appaltante non forniva, però, le informazioni richieste, precisando, con specifico riferimento a questi ultimi elementi che non potevano essere resi noti, in quanto tali informazioni costituiscono elemento di valutazione dell’offerta tecnica, e che la clausola sociale deve essere obbligatoriamente inserita negli appalti di servizi diversi da quelli di natura intellettuale…”,
Consta, poi, che la ricorrente, precisava anche di trovarsi “nell’impossibilità di attestare gli anni di esperienza piuttosto che le qualifiche DAST/OSS del personale che intende impiegare” e, dopo aver esplicitato le relative ragioni, ribadiva “… di dover assumere prioritariamente il personale uscente” e, al contempo, “… di non poter dichiarare l’esperienza e le qualifiche possedute dallo stesso .
Ciò nonostante, conseguiva zero punti per i sub-criteri A.3, A.4 e A.5, mentre la controinteressata, già precedente affidataria del servizio, conseguiva 5 punti sia per il sub-criterio A.3 che per il sub-criterio A.5 e zero punti per il sub-criterio A.4.
“non può trascurarsi di rilevare che la ricorrente ha, in realtà, omesso di articolare l’unica censura che le avrebbe potuto, in effetti, consentire di ottenere tout court il risultato utile per cui ha prioritariamente formulato domanda ovvero di denunciare l’illegittimità dell’operato della Commissione giudicatrice, laddove, pur a fronte della sua espressa manifestazione di volontà di subentrare nei rapporti di lavoro del personale in forza al precedente affidatario e della chiara enunciazione delle ragioni (tutte addebitabili alla stazione appaltante) per cui non era stata in grado di indicare espressamente i dati relativi ai fini della valorizzazione nell’ambito dei sub-criteri A.3, A.4 e A.5, non le aveva attribuito per i medesimi sub-criteri lo stesso punteggio assegnato alla controinteressata, essendo ictu oculi evidente che l’offerta della aggiudicataria, per come formulata in parte qua, faceva in sostanza espresso rinvio a dati pacificamente esistenti, ancorché da lei non conosciuti.
Solo tale censura, se formulata e accolta, avrebbe potuto, infatti, consentire alla ricorrente di ottenere l’automatica rideterminazione del punteggio per i sub-criteri in questione in misura pari a quello conseguito dalla controinteressata, sopravanzandola in graduatoria, e, conseguentemente, di ottenere il bene della vita per il cui prioritario conseguimento ha agito nella presente sede giurisdizionale”.
A tale risultato utile non potrebbe, invece, portare in alcun modo l’eventuale accoglimento delle censure con cui la medesima si è dilungata a denunciare la illegittimità di singoli “momenti” della procedura o ha invocato una non ammissibile disapplicazione della legge di gara da parte della Commissione giudicatrice o, ancora, ha formulato mere ipotesi circa l’esito della gara se avesse avuto a disposizione i dati richiesti, dato che, con tutta evidenza, all’annullamento dell’aggiudicazione (provvedimento conclusivo del procedimento, su cui si sono riverberati, inficiandolo, i vizi degli atti presupposti) dovrebbe conseguire in tal caso la necessaria riedizione di gran parte dell’attività amministrativa posta in essere dalla stazione appaltante, ma non assolutamente l’automatica aggiudicazione a suo favore.
Il motivo, così come formulato, non può, quindi, che essere disatteso, in quanto non coerente con la richiesta di ottenere, a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione disposta a favore della controinteressata, la “assegnazione diretta dell’appalto”, cui – come si evince dalla piana lettura del ricorso introduttivo – erano preordinate, nelle intenzioni della ricorrente, le doglianze svolte.