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Regolarità fiscale: distinzione tra accertamento del debito e attività di riscossione

Consiglio di Stato, sez. V, 03 aprile 2018, n. 2049

Regolarità fiscale: distinzione tra accertamento del debito e riscossione dello stesso

Ecco come la pensa il Consiglio di Stato, sez. V, 03 aprile 2018, n. 2049, in un caso in cui, è doveroso premettere per non ingenerare confusione, la commissione tributaria aveva respinto con sentenza definitiva la contestazione sul debito oggetto di causa.

“Infatti, il giudizio avverso la cartella di pagamento (rectius: l’intimazione di Equitalia del 2017) introduce una lite attinente alla fase della riscossione, ma non pregiudica la sussistenza del debito tributario sottostante. Infatti i tributi per quali è stata accertata l’inadempienza derivavano da atti non più soggetti a impugnazione e la cartella esattoriale può essere impugnata solo per vizi formali ad essa attinenti, ma non può più mettersi in discussione la debenza dei tributi ivi indicati perché sono iscritti a ruolo solo dopo la definitività degli stessi.

Infatti, la possibilità di impugnare la cartella, nonché la pendenza dei termini a tal fine fissati, non pone in discussione la definitività della sottostante violazione tributaria, la quale risulta accertata attraverso la stessa emanazione della cartella (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 10 agosto 2017, n. 3985).

Pertanto, la pendenza del giudizio tributario avverso la sola cartella di pagamento non integra la fattispecie della non definitività dell’accertamento tributario, come anche correttamente rilevato dalla sentenza impugnata.

Nemmeno si può ritenere, per gli stessi motivi, che la pendenza della procedura di sospensione legale della riscossione della cartella esattoriale del 2015, ex art. 1, commi 537-543 l. n. 228 del 2012 (peraltro, mai perfezionatasi) possa incidere sulla definitività della violazione.

5. Infine, non ha rilievo l’istanza di “rottamazione del ruolo” ex art. 6 d.-l. n. 193 del 2016, presentata dall’interessata in data 23 gennaio 2017 all’Agenzia delle entrate, con la quale si impegnava a pagare il debito maturato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di cui alla cartella di pagamento 06820150091355571 del 2015 in cinque rate.

Al riguardo, l’art. 80 d.lgs. n. 50-2016 stabilisce che la causa di esclusione per irregolarità fiscali non si applica “purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”; nel caso di specie, è evidente che la predetta istanza sia stata presentata oltre il termine di presentazione della domanda di partecipazione e a gara già conclusa, rendendola irrilevante ai fini della partecipazione alla gara”.

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it