Contributo Anac omesso e soccorso istruttorio: è sanabile con soccorso istruttorio l’omesso pagamento del contributo Anac?
Il Tar Lazio, Roma,sez. I-quater, 21 marzo 2018, n. 3177 conferma la del Collegio, forte anche dall’avallo ricevuto dal Consiglio di Stato (cfr. questo articolo per i dettagli).
“Non sono persuasivi i motivi diretti a contestare l’esclusione dalla gara della ricorrente per mancato versamento del contributo ANAC.
L’art. 1, comma 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto il versamento del contributo in parola da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.
Il disciplinare di gara, punto 5, Sezione II, pag. 10, ha recepito tale norma, stabilendo che all’interno della busta A avrebbe dovuto essere presentata “copia della ricevuta che attesti l’avvenuto versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione”. La previsione, evidenziata in neretto e sottolineata, ha chiarito che “Il mancato versamento del contributo alla ANAC è causa di esclusione dalla gara”.
Anche tenuto conto della espressa previsione della lex specialis, l’obbligatorietà dell’adempimento e le conseguenze espulsive della mancata ottemperanza non risultano poter fondatamente essere messe in discussione, come da giurisprudenza da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi (tra cui Tar Lazio, III-quater, 14 giugno 2016, n. 6776; 8 gennaio 2015, n. 21).
Del resto, la contraria giurisprudenza invocata dalla ricorrente (tra cui, in primis, la decisione della Corte di giustizia europea, Sesta Sezione, 2 giugno 2016, C-27/15, e Tar Veneto –Venezia, I, 15 giugno 2017, n. 563) concernono la diversa ipotesi in cui l’obbligo non era previsto dagli atti di gara.
Ancora, deve rilevarsi l’insuscettibilità del soccorso istruttorio a rimediare alla carenza del versamento in parola, adempimento come detto previsto a pena di esclusione dalla lex specialis.
L’istituto non è infatti utilizzabile per sopperire alla mancanza di dichiarazioni o documenti essenziali ai fini dell’ammissione alla gara (C. Stato, V, 19 maggio 2016, n. 2106; 11 aprile 2016, n. 1412; Tar Toscana, III, 26 ottobre 2016, n. 1545)”.
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La sentenza analizza poi la soccorribilità dell’omessa allegazione del documento d’identità del sottoscrittore la documentazione amministrativa, giungendo ad una conclusione certamente non condivisibile.
Il Collegio non ha infatti ammesso il soccorso istruttorio poiché a suo parere “l’allegazione del documento di identità alla dichiarazione attestante circostanze o fatti o stati determinati è elemento indispensabile perché venga ad esistenza l’autocertificazione stessa, come costruita dall’art. 47 DPR 445/2000. In assenza di tale allegazione, la dichiarazione resa, pur fisicamente presente in atti, è priva del valore legale tipico, ossia quello di autocertificazione, delineato dalla fattispecie normativa, traducendosi in inesistenza giuridica della autocertificazione stessa. Secondo giurisprudenza costante, in sede di partecipazione a gara pubblica, la produzione della fotocopia del documento d’identità del dichiarante deve essere considerata elemento costitutivo dell’autocertificazione e, trattandosi di requisito formale ad substantiam dell’autocertificazione stessa, la sua mancanza non è regolarizzabile, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti, poiché l’allegazione di copia del documento d’identità costituisce adempimento di valore essenziale, volto a garantire l’esatta provenienza di ogni singola documentazione esibita (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 26 gennaio 2017, n. 85; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 16 gennaio 2015, n. 62; Cons. Stato, Sez. V, 26 marzo 2012, n. 1739; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 15 luglio 2014, n. 347; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 19 ottobre 2012, n. 1008)”.
Noi stiamo invece per la piena sanabilità di detta omissione meramente formale (perlomeno per le autocertificazioni contenute nella documentazione amministrativa).