L’art. 80, c. 5 si applica anche ai soggetti di cui al c. 3 del medesimo articolo?
Anzitutto si richiamano le Linee Guida Anac n. 6 le quali, nell’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione, statuiscono che i gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell’esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all’operatore economico o ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del Codice.
Il Tar Lombardia, Milano, sez. I, 29 gennaio 2018, n. 250 confuta le citate Linee Guida rispondendo invece negativamente al quesito formulato.
“l’art. 80, c. 5, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico qualora “possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice”;
– nel caso di specie, la dimostrazione della presenza, in capo alla società ricorrente, di tali gravi infrazioni non può dirsi raggiunta: il sig. -OMISSIS- ha commesso il reato nella veste di legale rappresentante di altra società e non della società ricorrente, mentre, nell’ambito di quest’ultima, esercitava unicamente i poteri di controllo e di vigilanza di cui all’art. 2403 c.c.; in ogni caso, era cessato dalla carica sin dall’agosto 2016;
– né può condividersi l’interpretazione estensiva della previsione di cui all’art. 80, c. 3, d.lgs. n. 50/2016 delineata dall’Anac nelle linee guida n. 6/2016 ed accolta dall’amministrazione comunale in quanto si pone in netto contrasto con la lettera della norma la quale delimita chiaramente il proprio ambito di operatività alle sole ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo e non trova, pertanto, applicazione nelle ipotesi di cui al comma 5″;
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contrarie: Tar Campania, Napoli, sez. I, 19 febbraio 2018, n. 1076
Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 26 febbraio 2018, n. 218