Finalmente la giurisprudenza si ricorda che per gli enti locali vige ancora l’art. 107, 3° comma, del TU. D. Lgs. 267/2000 in tema di compatibilità tra dirigente e commissario di gara…
Esemplare la sentenza del Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, 22 gennaio 2018, n. 32, alla quale si rinvia per la lettura integrale. Il collegio si spinge persino a sbeffeggiare l’Anac che con le Linee Guida n. 3 ha dimostrato “una situazione interpretativa alquanto ondivaga”!!!
Qui il punto della questione:
“Inoltre come ulteriore elemento rafforzativo e molto importante a livello interpretativo, è rilevante anche altra norma, specifica per gli enti locali ,
l’art. 107, commi 3 e 4, del D. Lgs. 267/2000 ( applicabile al caso di specie), che prevede l’attribuzione “di diritto” ai dirigenti della “presidenza delle commissioni di gare e di concorso” (cfr. 107 3° comma lett. a).
Il legislatore ha previsto, con una normativa speciale per i Comuni, la <generale coincidenza> tra Dirigente dell’ente (in questo caso anche RUP) e Presidenza delle Commissioni di gara .
Con una disposizione, oltretutto, inserita in un contesto di testo unico connotato da peculiare “forza” e “resistenza” , in quanto :
-“ le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’articolo 1, comma 4, possono essere <derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative>” (cfr. comma 4 dell’art. 107);
-“ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni” (cfr. art. 1 comma 4).
Il testo unico enti locali prevede, quindi, in una norma ad hoc, che il Dirigente debba essere, in via tendenziale, anche il Presidente della Commissione”.
(…) “Il RUP, alla luce della nuova normativa sopraggiunta, poteva essere “rinominato” componente. La scelta di rimuovere la precedente procedura (già conclusasi) risultava priva del supporto e del riferimento normativo congruo ed “attualizzato” (coerente alla “rimodellata” norma, art. 77 50/2016 corretto e comunque privo di fondamento in regime di vigenza dell’art. 107 TU ee.ll.) .
In conclusione, sulla base del peculiare quadro normativo, emerge che l’autotutela è stata disposta, principalmente, senza considerare il correttivo 56/2017 al Codice appalti 50/2016 e comunque senza ritenere prevalente ed applicabile l’art. 107 TU ee.ll”.