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Il riferimento alle “economie di scala” costituisce giustificazione plausibile del ribasso del costo del lavoro se l’impresa fornisce la dimostrazione dei relativi presupposti.

Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 17/12/2024, n. 3516

Il riferimento alle “economie di scala” costituisce una giustificazione plausibile del ribasso dal costo del lavoro, a condizione che l’impresa interessata fornisca una puntuale dimostrazione dei relativi presupposti.

Questo quanto ricordato da Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 17/12/2024, n. 3516:

Sui rimanenti profili del primo motivo del ricorso introduttivo il Tribunale ritiene innanzitutto che possa essere data continuità, in ragione dell’analogia tra discipline, all’indirizzo giurisprudenziale che, nel vigore del previgente Codice dei Contratti Pubblici, ha interpretato le disposizioni sulle giustificazioni del costo della manodopera nel senso di ritenere legittime le modificazioni ovvero le rimodulazioni di tale costo fornite dall’operatore economico in fase di verifica dell’anomalia dell’offerta.

Invero, nel rispetto dei minimi salariali inderogabili, l’impresa può anche indicare una diversa stima di un costo già esposto in precedenza (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, Sent. 18.09.2024, n. 986). Inoltre è assodato in giurisprudenza che il riferimento alle “economie di scala” costituisce una giustificazione plausibile del ribasso dal costo del lavoro, a condizione che l’impresa interessata fornisca una puntuale dimostrazione dei relativi presupposti (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, sent. 13.06.2024, n. 2024, nonché in senso conforme dello stesso giudice sent. 26.02.2024, n. 1270). Nel caso oggetto del decidere il compendio probatorio versato in atti dalla xxxx in fase di contraddittorio cartolare ex art. 73 cod. proc. amm. non lascia alcun margine di dubbio sull’esistenza effettiva di una struttura imprenditoriale ben radicata sul territorio, in particolare negli stessi luoghi in cui si trovano i siti dell’……….. da vigilare; e tale da garantire l’uso promiscuo (cioè contemporaneamente in favore di committenti diversi) delle maestranze dell’aggiudicataria. L’acquisita dimostrazione dell’esistenza di tali economie organizzative porta con sé, come corollario, la non doverosità dell’appostazione come costo della manodopera dell’esborso pertinente il personale impiegato occasionalmente ovvero in modo trasversale nell’esecuzione di vari contratti, rientrando, questi particolari costi, che non sono annoverabili tra i “costi diretti”, proprio nell’ambito delle “economie di scala” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 03.11.2020, n. 6786 ed in senso conforme T.A.R. Sardegna, Sez. II, sent. 11.11.2024, n. 794).

 

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabilità del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Affari Generali della Siena Parcheggi Spa (società in house del Comune di Siena).