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Integrazione importo garanzia provvisoria: e se la decorrenza è posteriore al termine per la presentazione delle offerte?

T.A.R. Lombardia, Milano, 09 dicembre 2024, n. 03546

FATTO

Gara nei settori speciali, il cui disciplinare non richiamava le riduzioni previste dall’art. 106 del Codice in relazione alla garanzia provvisoria.

Un offerente, poi aggiudicatario, presenta una garanzia provvisoria inferiore del 30% rispetto all’importo previsto dalla lettera d’invito, in quanto in possesso della certificazione ISO9001.

La stazione appaltante ha attivato soccorso il istruttorio accettando la tesi dell’errore scusabile avanzata dall’aggiudicatario in sede di chiarimenti, consentendogli quindi di integrare la garanzia provvisoria con l’importo mancante.

I MOTIVI DI RICORSO

L’offerente secondo graduato chiede l’esclusione del primo in quanto:

a) non era esperibile il soccorso istruttorio;

b), in ogni caso l’integrazione della cauzione effettuata a seguito del soccorso istruttorio  è fatta decorrere da una data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e della documentazione, in contrasto con il comma 5 del citato art. 106 (recepito dalla legge di gara), che prescrive l’efficacia dei depositi cauzionali dalla data di presentazione delle offerte.

LA DECISIONE

T.A.R. Lombardia, Milano, 09 dicembre 2024, n. 03546 ritiene le censure fondate.

In primo luogo il Collegio conviene con l’operato della stazione appaltante: il comma 3 dell’art. 141 del Codice non contempla l’art. 106 tra le disposizioni applicabili alle gare di appalto nei settori speciali e pertanto, poiché la norma non è richiamata dalla legge speciale della gara, va esclusa l’applicazione del comma 8 dell’art. 106 per legittimare la riduzione del 30% della cauzione provvisoria collegata al possesso della certificazione di qualità ISO 9001.

In secondo luogo il Collegio pare dubitare della possibilità di integrare la garanzia provvisoria con soccorso istruttorio.

In terzo luogo, e questo rappresenta il fatto ritenuto dal Collegio decisivo, l’efficacia del documento integrativo era decorrente da data posteriore alla scadenza prefissa per la presentazione delle offerte, in tal modo formulando due diversi termini di efficacia della cauzione: per il 70% dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte e per il 30% da data successiva; e questo, come rilevato, è in contrasto con la legge di gara che prescrive la totale copertura della garanzia per un periodo di 180 giorni dalla data finale per il deposito delle offerte, e altresì comporta la lesione della par condicio rispetto agli altri concorrenti che tale copertura integrale hanno invece assicurato.

Il Collegio, ha ravvisato quindi la fondatezza del motivo di ricorso, con effetto escludente dell’offerta dell’aggiudicatario, in quanto questa è rimasta incompleta e irregolare anche dopo l’integrazione della garanzia a seguito del soccorso istruttorio.

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it