Il Tar Campania ricorda i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa sulla funzione della marcatura temporale.
Questo quanto stabilito da Tar Campania, Napoli, Sez. I, 20/08/2024, n. 4648:
In argomento, la giurisprudenza amministrativa ha individuato la funzione a cui assolve la marcatura temporale, che costituisce un adempimento ineludibile nelle procedure telematiche.
È stato così osservato che:
– “Tale procedura è finalizzata a garantire la certezza che l’offerta resti chiusa e immodificabile, ancorché detenuta dal concorrente; la sola apposizione di firma digitale, infatti, non escluderebbe la possibilità che il concorrente, in pari data e tempestivamente, confezionasse e conservasse più offerte sottoscritte salvo poi “scegliere”, in un momento successivo e secondo l’andamento della gara, quale caricare nel sistema; per contro, a partire dalla data di apposizione della marcatura temporale, coincidente con il momento in cui la documentazione amministrativa e l’offerta tecnica vengono caricate sulla piattaforma dell’amministrazione, anche il file dell’offerta economica resta univocamente identificato, sicché il concorrente non potrà che successivamente inserire solo e proprio il file corredato di marcatura temporale” (TAR Piemonte – sez. I, 18/1/2023 n. 71);
– “Attraverso la verifica della validità della firma digitale e della marcatura temporale, in particolare, viene tutelata la segretezza e l’inviolabilità delle offerte, assicurandone l’invio e la ricezione “in busta chiusa” (cfr., per un’ampia disamina del tema, Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2023, n. 1482; T.A.R. Piemonte, sez. I, 18 gennaio 2023, n. 71; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 22 novembre 2022, n. 2137; T.A.R. Campaia, Napoli, sez. VIII, 18 settembre 2020, n. 3882; Cons. Stato, sez. III, 24 febbraio 2020, n. 1350). La procedura di marcatura temporale consiste nell’apposizione di un protocollo informatico univoco che consente di stabilire l’esistenza di un documento a partire da un certo istante; nell’ambito di una procedura di gara telematica, ove siano adottati determinati accorgimenti procedurali e determinate scadenze temporali, la stessa serve anche ad attestare la coincidenza tra l’offerta economica presentata entro il termine di scadenza previsto dalla legge di gara e l’offerta che viene aperta e valutata in un momento successivo dalla commissione di gara, impedendone così la sostituzione. La firma digitale e la marcatura temporale, pertanto, svolgono funzioni in parte differenti e, soprattutto, è grazie alla combinazione di questi due adempimenti che si assicurano la paternità, la data e l’orario di creazione del documento, da un lato, e la sua integrità sostanziale, dall’altro” (TAR Toscana – sez. III, 10/3/2023 n. 260).
In tale contesto, l’esclusione è stata legittimamente disposta, essendosi contravvenuto alle disposizioni del disciplinare telematico, prevedenti dapprima l’applicazione della firma digitale e, sul file così sottoscritto, della marcatura temporale, così da consentire “di individuare univocamente l’offerta economica, firmata e marcata entro il termine previsto dal timing di gara, che dovrà essere caricata successivamente sul portale” (paragrafo 7, punto 3, del citato disciplinare), con espressa sanzione di esclusione dalla gara (ivi: “Il mancato caricamento a sistema del numero identificativo (numero di serie) della marca temporale e/o l’eventuale discordanza del numero seriale inserito rispetto a quello presente nella marcatura temporale del file caricato a sistema costituiranno cause di esclusione dell’offerta dalla gara”).
Risulta quindi sconfessato l’assunto di parte ricorrente, secondo cui il suddetto numero seriale (che attiene alla firma digitale) identificherebbe la marcatura temporale del file dell’offerta economica.
In questo senso, è da disattendere la tesi secondo cui, siccome il disciplinare telematico dava atto dell’esistenza di diverse estensioni e denominazioni delle marcature temporali, si sarebbe dovuto ritenere assolta la corrispondenza tra i numeri seriali.
Invero, un conto è l’individuazione descrittiva della presenza in mercato di più certificati di marcatura temporale, altro conto è l’identificazione tra numeri seriali che designano operazioni assolutamente non assimilabili (come si è visto, la firma digitale del documento e la marcatura temporale dell’offerta economica).