È legittimo imporre ad un RTI che tutti i partecipanti siano in possesso del requisito cd. di punta?
Risposta negativa arriva dalla Delibera Anac n. 1103 del 25 ottobre 2017 – pubblicata il 02/11/2017 – che “ha più volte ribadito che il c.d. “servizio di punta” costituisce un requisito oggettivo e pertanto la sua intrinseca natura non osta, di per sé, a che dello stesso possano giovarsi anche altre imprese associate o associande e che «La giurisprudenza ha chiarito che dalla non frazionabilità non può in alcun modo desumersi, quando si tratti di requisiti oggettivi, la circostanza per cui il requisito debba essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate. Al contrario, se uno dei concorrenti possiede il requisito (oggettivo) deve ritenersi che esso vada a qualificare tutto il raggruppamento se si vuole scongiurare una inammissibile moltiplicazione dei requisiti» (v. Parere ANAC n. 107 del 21.5.2014); e che la giustizia amministrativa si è pronunciata nel senso di ritenere che “La non frazionabilità del requisito dei servizi di punta non può essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero. Tale conclusione si porrebbe in contrasto con la logica del raggruppamento stesso, diretta a garantire la massima partecipazione alla gara. È sufficiente, invece, che tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento” (cfr. TAR Puglia Bari, I, 24 gennaio 2013, n. 81);
Ritenuto che le sopra citate clausole del Disciplinare di gara, limitatamente alla dichiarazione circa il possesso del requisito del contratto di punta oggetto della presente controversia, essendo in contrasto con i summenzionati principi, non legittimano il provvedimento di esclusione adottato dalla Stazione appaltante“,