La Commissione di gara si è già espressa in sede di seduta di gara sulla necessità di chiudere le valutazioni operate dai singoli commissari relative ai confronti a coppia…in busta chiusa e sigillata,. Ciò deriva dal fatto che le valutazioni sui punteggi viene operata in sede collegiale mediando i risultati dei confronti a coppia dei singoli commissari. La documentazione contenuta nella busta sigillata costituisce pertanto atto riservato non accessibile in sede amministrativa. L’eventuale acquisizione non comporterebbe elementi di novità rispetto ai contenuti ampliamente illustrati nell’ultimo verbale di seduta riservata dai quali si può evincere chiaramente le valutazioni ed i punteggi ottenuti da tutti i concorrenti per ogni criterio e sub criterio.
È legittimo quindi questo diniego all’accesso agli atti?
Risposta negativa arriva dal Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 24 novembre 2017, n. 2742, ove si legge che “il ricorrente ha dimostrato di essere titolare, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), L. n. 241/90, di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, che lo legittima a ottenere copia degli atti richiesti, in quanto ha la necessità di verificare la correttezza dei punteggi assegnati, cosa per la quale il Collegio ritiene che il ricorrente abbia ragione nell’affermare di aver bisogno a tal fine di “acquisire gli atti contenenti la valutazione a coppie effettuata dalla commissione di gara con i relativi atti allegati”.
D’altra parte, è da condividere l’orientamento secondo cui la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell’accesso abbiano cagionato o siano idonei a cagionare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse a un bene della vita, distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto (cfr., ex multis, Cons.St., sez. V, 01/08/2017 n. 3831)”.
In conclusione il ricorso è stato accolto, con il conseguente ordine alla stazione appaltante di fornire al ricorrente i documenti richiesti.