La definizione agevolata (c.d. “rottamazione”) elimina la violazione del comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016?
Per il Tar Calabria, Reggio Calabria, 24 novembre 2017, n. 948 la risposta è affermativa.
“l’intervenuta regolarizzazione della posizione fiscale della medesima, con riveniente venir meno della causa di esclusione dalla gara ai sensi del comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (a mente del quale, laddove “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”, nondimeno “Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”);
– la contraddittorietà della condotta dell’intimato Comune: il quale, nel prendere atto della regolarità della posizione, ai fini fiscali, della ricorrente, ha, invero incomprensibilmente, soprasseduto all’escussione della cauzione, ma non ha attivato i poteri di autotutela ai fini della revoca della precedentemente disposta esclusione della ricorrente.
In tali termini, il ricorso merita accoglimento, con riveniente:
– annullamento della gravata determinazione
– e declaratoria dell’obbligo in capo alla Stazione appaltante, al ricorrere dei necessari presupposti di legge, di disporre l’aggiudicazione in favore della ricorrente”.