Principio di segretezza dell’offerta: un caso di ricorso “temerario”
Nell’ambito di una gara telematica una società è stata esclusa dalla procedura, avendo il R.U.P., assistito dal seggio di gara, accertato che nella busta virtuale della documentazione amministrativa da quest’ultima prodotta era stato inserito il modulo “di offerta economica, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente, in tal modo ledendo il principio di segretezza dell’offerta economica.
Il temerario legale consiglia all’impresa un ricorso amministrativo fondato sui seguenti motivi:
- il richiamo operato nel provvedimento di esclusione alla violazione del principio di “segretezza dell’offerta economica” sarebbe del tutto inconferente posto che, sebbene per mero errore materiale sia stata effettivamente trasmessa l’offerta economica in luogo del richiesto documento “passoe”, è incontestabile che la Commissione di gara, al momento della prima seduta di gara, non era stata ancora nominata né vi era pericolo che i suoi futuri componenti potessero venire in qualche modo a conoscenza dell’offerta in questione, essendo il R.U.P., il seggio di gara e tutti i dipendenti della stazione appaltante obbligati alla segretezza e, dunque, tenuti a non divulgare l’offerta economica.
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le peculiarità delle gare telematiche assicura sempre e comunque l’inviolabilità dell’offerta economica.
Il Tar Puglia, Bari, sez. I, 17 marzo 2018, n. 373 respinge ovviamente il ricorso…
“la trasmissione dell’offerta economica in uno alla documentazione amministrativa appare circostanza potenzialmente idonea a compromettere la procedura di gara, in ragione della violazione del principio di segretezza dell’offerta” e che “l’anticipata ostensione dell’offerta in questione, imputabile a negligenza della ditta partecipante ed espressamente sanzionata con l’esclusione dalla disciplina di gara, appare suscettibile di potenziale incontrollata diffusione e condivisione.
Invero, non condivisibile è l’assunto di parte ricorrente per cui, nel caso di specie, poteva ritenersi senz’altro garantita la segretezza dell’offerta economica, nonostante l’errore materiale in cui la stessa era incorsa, alla luce dell’articolazione della gara in fasi distinte, affidate ad organi diversi, e della circostanza che, al momento della presa visione da parte del seggio di gara dell’offerta de qua, la Commissione di gara non risultava ancora nominata.
Invero, la peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell’offerta economica, ne impone la tutela non solo per evitarne la sua effettiva lesione, ma anche al fine di preservarlo dal mero pericolo di lesione, atteso che anche la sola possibilità di conoscenza dell’entità dell’offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità e buon andamento dell’operato dell’organo valutativo e il sereno e trasparente svolgimento della procedura di gara.
Sul punto si è condivisibilmente affermato che “Il principio della segretezza dell’offerta economica è infatti presidio dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’articolo 97 della Costituzione, sub specie della trasparenza e della par condicio dei concorrenti, intendendosi così garantire il corretto, libero ed indipendente svolgimento del processo intellettivo – volitivo che si conclude con il giudizio sull’offerta tecnica ed in particolare con l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri attraverso cui quest’ultima viene valutata” (cfr. ex multis Consiglio di Stato 20 luglio 2016, n. 3287).
Sotto altro distinto profilo, infine, va rimarcato che non è sufficiente richiamare, come pure fa la ricorrente, le peculiarità delle gare telematiche per ritenere assicurata sempre e comunque l’inviolabilità dell’offerta economica.
La ricorrente, infatti, trascura in tal modo di considerare che la garanzia di segretezza dell’offerta economica nelle gare che si svolgono mediante l’utilizzo di piattaforma on line non può comunque prescindere dal corretto caricamento dell’offerta economica nel sistema, essendo il regolare inserimento della documentazione necessario per garantire che l’accesso e, dunque, la conoscibilità dell’offerta da parte degli addetti alla procedura di gara, avvenga solo alla data e all’ora di seduta di gara specificata in fase di creazione della procedura, allorquando il sistema redige in automatico la graduatoria, anche tenendo conto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione (cfr. in termini Cons. di Stato n. 4050/2016).
Nel caso in esame, la produzione dell’offerta economica unitamente alla documentazione amministrativa ha fatto sì che il ribasso offerto dalla ricorrente fosse astrattamente conoscibile oltre che da coloro che hanno preso parte alla seduta pubblica, anche da qualsiasi utente munito delle credenziali di autenticazione per operare sulla piattaforma Empulia, con possibilità di diffusione incontrollata che non consente di scongiurare il rischio di conoscibilità della stessa da parte dell’organo valutativo.
Dunque, essendo venuta meno l’imprescindibile garanzia di segretezza dell’offerta economica presentata, la ricorrente è stata correttamente esclusa dalla gara“.