È legittima nell’ambito dell’OEV un’attribuzione dei punteggi qualitativi meramente tabellare fondata sulla dicotomia on/off?
Consip bocciata in tema di OEV. Per ora è solo un’ordinanza cautelare. Aspettiamo la sentenza…
Con ordinanza Tar Lazio, Roma, sez. I-bis, ord. 13 gennaio 2018, n. 166 viene data risposta negativa al quesito sostenendo che “ricorrono sufficienti elementi di fondatezza in ordine all’accoglimento delle doglianze di parte, in quanto, pur essendo prevista, in astratto, la possibilità di definire, in sede di singoli appalti specifici, criteri tecnici discrezionali non presenti a Sistema (sebbene fino a concorrenza del limite massimo del 20% del punteggio tecnico complessivo, cfr. Appendice 1 al Capitolato d’oneri per l’istituzione del SDAPA), nella specie, e in assenza di tali specificazioni, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pur formalmente accolto attraverso la previsione di due distinti punteggi per l’offerta tecnica (max 70) e per quella economica (max 30), ha finito con l’essere – di fatto – neutralizzato dalla “standardizzazione” dell’offerta tecnica, sostanzialmente bloccata (in tali termini, Tar Bari, II, ord. n. 455/2017), a causa del sistema tabellare di attribuzione del punteggio secondo la modalità “on/off” per la quasi totalità dei 26 elementi oggetto di valutazione, senza consentire alcuna graduazione (salvo per le voci n. 7 e 8, il cui eventuale punteggio complessivo di 3 punti non incide sostanzialmente sul massimo conseguibile di 70);
– detto sistema, unito alla mancata previsione di alcuna relazione tecnica di accompagnamento, ha comportato uno snaturamento del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinando un appiattimento quasi indifferenziato tra le varie proposte tecniche e un’incidenza, quasi totalitaria, dell’elemento quantitativo del prezzo, ai fini dell’assegnazione dell’appalto.